IL SINDACO

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza contingibile e urgente per motivi di sicurezza e incolumità pubblica; VISTA la propria precedente Ordinanza n. 30/2025 del 17 giugno 2025, con la quale si disponeva la chiusura temporanea del sentiero canyon “Valli Cupe” per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione sentieristica; PRESO ATTO della comunicazione a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Salvatore Taverna, pervenuta via PEC in data 30 giugno 2025, con la quale si rappresenta che, a causa delle condizioni climatiche e ambientali e delle limitazioni imposte dall’ordinanza regionale per la tutela della salute dei lavoratori, i lavori non sono stati ancora ultimati; CONSIDERATO che permane la necessità di interdire l’accesso al sentiero per garantire la sicurezza dei visitatori e consentire il completamento dei lavori, che si prevede si protrarranno ancora per almeno quindici (15) giorni; RITENUTO necessario prorogare la chiusura temporanea del sentiero canyon “Valli Cupe”;

ORDINA

La proroga della chiusura al transito del sentiero denominato “Canyon Valli Cupe” per ulteriori 15 (quindici) giorni, dal 2 luglio 2025 fino al 16 luglio 2025 incluso, al fine di consentire il completamento in sicurezza dei lavori di sistemazione sentieristica.

DISPONE CHE:

– La Ditta appaltatrice continui a garantire l’apposizione e il mantenimento di idonea segnaletica di interdizione e deviazione del percorso;
– La Polizia Municipale è incaricata del controllo e della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e alla verifica del corretto allestimento dei segni di interdizione.

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e dovrà essere:

  • pubblicato sul sito internet ufficiale della Riserva;
  • inserito all’Albo Pretorio Comunale in forma integrale;
  • trasmesso, per opportuna conoscenza, ai volontari del Centro Informazione Turistica;
  • inviato al Responsabile della Gestione della Riserva, Arch. Pian. Filippo Condino.

RESPONSABILITÀ

È fatto obbligo a chiunque di ottemperare alla presente ordinanza, pena l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 7-bis e 7-ter del Decreto Legislativo n. 267/2000

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso:
– Ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni;
– Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;